Violenza Sessuale: Il Dilemma del Consenso nel DDL e il Rischio di Rivictimizzazione

Una stanza piena di voci, un silenzio che pesa. In mezzo, una parola breve e enorme: consenso. È lì che si decidono destini, reputazioni, giustizia. E spesso è lì che le storie si spezzano, perché alla domanda giusta non segue la risposta chiara.

La recente motivazione della Corte d’Appello di Firenze in un processo per violenza sessuale di gruppo ha riacceso un dibattito che tocca tutti: cosa intendiamo davvero per consenso? E come lo scriviamo, nero su bianco, nell’articolo 609-bis del codice penale, oggi al centro di una possibile riforma? Non è una disputa per addetti ai lavori. È la base di come guardiamo ai corpi, alla libertà di dire sì e di dire no, e al modo in cui lo Stato difende chi subisce un reato.

Parliamoci chiaro. Davanti a un’aula giudiziaria, il rischio non è solo stabilire cosa è accaduto. Il rischio è la rivittimizzazione: mettere la persona offesa sul banco degli imputati, controllarne i messaggi, la gonna, i bicchieri bevuti, la vita. Succede ancora. E succede perché, quando la legge non è chiarissima, qualcuno torna a chiedere: “Ma hai resistito abbastanza?”. È un passo indietro.

La sentenza fiorentina insiste su un punto: il focus non è sulla forza fisica. È sullo squilibrio. Sulla capacità di autodeterminarsi in quel momento. Sul fatto che un silenzio, uno stordimento, un irrigidimento del corpo non sono un sì. La letteratura clinica lo documenta: molte vittime reagiscono con il “freezing”, un blocco involontario. Non c’è fuga, non c’è urlo, ma c’è comunque una violenza. Negarlo è tradire la realtà.

Eppure nel dibattito sul nuovo DDL circolano bozze e formule che mescolano “mancanza di consenso” con vecchie categorie come “costrizione” e “minaccia”. Se i confini restano sfocati, in aula si riapre la caccia ai segni di resistenza. È qui il nodo. Non si tratta di importare slogan, ma di dare agli operatori regole semplici e verificabili. L’Europa ha già una bussola: la Convenzione di Istanbul riconosce che il fulcro è il consenso libero, espresso, revocabile. Non il braccio di ferro.

Cosa deve dire una buona legge sul consenso

Una buona norma scrive che c’è violenza sessuale quando manca un sì libero e informato. Punto. Aggiunge indicatori, non scappatoie: stato di coscienza alterato, forte disparità di forza o di posizione, contesto di gruppo, isolamento, dipendenza economica o emotiva. E mette al centro la qualità della prova, non gli stereotipi. Gli strumenti ci sono: audizioni protette, valutazioni medico-legali accurate, tracciati digitali, protocolli che riducono l’errore e la rivittimizzazione.

Servono anche fatti. L’ultima grande indagine disponibile ci dice che circa una donna su tre, in Italia, ha subìto nella vita violenza fisica o sessuale; le denunce restano poche. Sono numeri duri. Ma il loro senso è semplice: non è l’eccezione, è un fenomeno diffuso. E dove il fenomeno è diffuso, la legge deve essere lineare e comprensibile.

Il banco di prova nei tribunali

Immaginate una festa. Musica alta, luci basse, alcol. Una ragazza si irrigidisce, non reagisce, non parla. Il gruppo intorno interpreta quel silenzio come via libera. In giudizio, se il testo di legge è ambiguo, la difesa punterà su “non ha detto no”. Se il testo è pulito, la domanda cambia: c’è stato un sì chiaro? Se no, allora c’è reato. È una cornice che protegge tutti, anche chi non vuole rischiare di oltrepassare confini.

Questo non toglie complessità alle indagini. Le rende possibili. Riduce il rumore. Allinea il diritto a ciò che la scienza e l’esperienza sociale ci raccontano da anni. E aiuta noi, spettatori spesso distratti, a spostare lo sguardo: dal giudizio sul comportamento della vittima alla responsabilità di chi agisce.

Forse la domanda vera è questa: abbiamo il coraggio di scegliere una parola piccola, consenso, per tenere insieme dignità e giustizia? O preferiamo restare nel grigio, dove tutti parlano e nessuno ascolta davvero.